Titolo I – Disposizioni generali
Denominazione
È costituita l’Associazione “ItaT – Italiani a Trondheim/Italienere i Trondheim”, di seguito denominata Associazione.
L’Associazione è senza scopo di lucro, aconfessionale, apartitica, apolitica e retta da principi democratici.
Sede e durata
L’Associazione ha sede legale presso la residenza del Presidente in carica.
L’Associazione ha durata illimitata, salva diversa deliberazione dell’Assemblea ai sensi degli articoli 8 e 13 del presente Statuto.
Esercizi Sociali
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario di gestione (d’ora innanzi “rendiconto di gestione”).
Il rendiconto, da cui risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto.
Titolo II – Finalità dell’Associazione
Finalità e attività
L’Associazione persegue la finalità di solidarietà civile, culturale e sociale volte alla promozione dell’integrazione e dell’aggregazione della comunità italiana a Trondheim e in Norvegia. L’Associazione inoltre ha lo scopo di promuovere la cultura italiana sul territorio e nella società norvegese.
Per perseguire gli scopi sociali l’associazione si propone ad esempio di:
- Pubblicare riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico;
- Promuovere la diffusione della cultura e dell’arte anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;
- Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale e sociale;
- Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;
- Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
- Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali e la promozione di iniziative destinate all’approfondimento degli scopi statutari;
- Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;
- Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti,mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi;
- Organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
La lingua ufficiale dell’associazione è l’italiano. Per particolari necessità comunicative, è ammesso l’uso di altre lingue a supporto dell’italiano.
Titolo III – I soci
I soci e la loro ammissione
I soci
Sono soci tutte le persone di nazionalità italiana ed estera, che ne fanno richiesta, che condividano gli scopi dell’Associazione, accettino il presente Statuto, presentino requisiti di integrità morale, etica adeguati alla realizzazione delle finalità associative e siano in regola con il pagamento della quota associativa.
Tipologia di soci
I soci si distinguono in fondatori ed ordinari.
Sono soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto il presente Statuto e fanno parte dell’Albo dei Soci Fondatori. Sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta inviando, con qualsiasi mezzo, la domanda di ammissione al Presidente dell’Associazione. I soci fondatori e i soci ordinari fanno parte a pieno titolo dell’Assemblea dei Soci. I soci di maggiore età hanno diritto di voto e la possibilità di ricoprire qualunque carica sociale.
Specifiche dei soci
Ogni socio presta la propria opera in modo volontario, personale e gratuito. Eventuali spese preventivamente autorizzate dall’Associazione, purché effettivamente sostenute e debitamente documentate, potranno essere rimborsate al socio nei limiti stabiliti. Il diritto di socio è personale e non è in alcun modo trasferibile a terzi, si rinnova al pagamento della quota associativa.
Ammissibilità dei soci
Il Consiglio direttivo approva l’adesione dei soci a maggioranza dei suoi membri. L’adesione diviene effettiva, anche in caso di rinnovo, con il pagamento della quota sociale, determinata di anno in anno dal Consiglio direttivo. Ulteriori definizioni relative all’importo della quota sociale, alle modalità e alle tempistiche di pagamento della stessa sono indicate nel regolamento dell’Associazione. La quota associativa è intrasmissibile e non viene restituita nemmeno parzialmente.
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
- Mancato versamento della quota sociale;
- Assenza consecutiva a 4 (quattro) Assemblee formalmente convocate, senza giustificato motivo e/o senza che si sia provveduto a dare delega di rappresentanza ad altro socio;
- Comportamento che rechi pregiudizio agli scopi e/o al patrimonio dell’Associazione;
- Esclusione;
- Recesso;
- Decesso.
Nei primi 4 casi l’esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione, motivata, è notificata all’escluso.
Titolo IV – Organi societari
Gli organi associativi
Gli organi associativi sono:
- Assemblea soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Collegio revisori dei conti
Le cariche sociali sono gratuite, salvo quanto stabilito dal presente Statuto.
Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci di maggiore età, in regola con il pagamento della quota associativa, possono partecipare con diritto di voto alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.
Assemblea ordinaria e straordinaria
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio preventivo / previsionale ed il bilancio consuntivo / rendiconto dell’anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all’esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
L’Assemblea straordinaria delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.
In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.
La partecipazione all’Assemblea dei Soci può avvenire anche mediante videoconferenza oppure altro strumento di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In particolare è necessario che:
- sia consentito al Presidente dell’Assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e accertare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
Qualora nel corso dell’Assemblea venisse sospeso il collegamento per motivi tecnici, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell’Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
L’Assemblea straordinaria si convoca con le modalità previste per quella ordinaria.
Svolgimento assemblea ordinaria
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non possono votare.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta.
Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.
I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.
I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell’apposito libro-verbali.
Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
Svolgimento assemblea straordinaria
Lo svolgimento dell’assemblea straordinaria è il medesimo dell’assemblea ordinaria ad eccezione per:
- le modifiche statutarie: l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio: occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.
Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, eletti dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili nello stesso ruolo per massimo due mandati consecutivi.
Possono farne parte esclusivamente i soci ordinari maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e aventi residenza e/o domicilio nella regione del Trøndelag. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci/ previsionali / rendiconti da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all’Associazione;
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 3 componenti ne facciano richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.
E’ ammessa la partecipazione al Consiglio Direttivo tramite videoconferenza secondo le stesse modalità e criteri previsti per l’Assemblea dei Soci (art. 7.2), fermo restando il principio secondo cui questa modalità debba avere qualifica di eccezionalità e non regolare prassi. Il Consiglio Direttivo può deliberare tramite votazione con maggioranza dei 2/3 l’espulsione dal Consiglio stesso del Consigliere che contravvenga a questo principio in maniera reiterata.
Il Presidente
II Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; dura in carica un triennio ed è rieleggibile secondo quanto previsto all’art. 9 del presente Statuto.
Al Presidente spetta:
- la rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale;
- la convocazione e la presidenza del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
- la competenza sull’inoltro degli atti e delle pratiche;
- la redazione delle relazioni annuali al bilancio di gestione da sottoporre all’Assemblea.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
Il Segretario e il Tesoriere
Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo nomina un Segretario e un Tesoriere scegliendo fra i suoi membri ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, che non possono assumere anche tali cariche. Il ruolo di Segretario e Tesoriere può essere ricoperto dalla stessa persona.
Compete al Segretario:
- provvedere all’aggiornamento dell’elenco dei soci;
- disbrigare le pratiche burocratiche;
- redigere e conservare i verbali delle Assemblee;
- la responsabilità della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio.
Compete al Tesoriere:
- mantenere i conti di cassa;
- gestire la contabilità e i rendiconti;
- eseguire e sorvegliare la riscossione delle entrate;
- eseguire i pagamenti su mandato del Consiglio ovvero del Presidente;
- supportare il Consiglio Direttivo nel rapporto con le banche.
Il Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri nominati dall’Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili; i Revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, resta in carica il secondo Revisore nel ruolo di Revisore Unico fino allo scadere del mandato. Nel caso in cui entrambi i Revisori decadano dall’incarico, l’Assemblea dei soci provvederà all’elezione di un nuovo Collegio dei Revisori, con durata pari a 3 anni dalla data dell’elezione.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare semestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci o rendiconti, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
Titolo V – Patrimonio e norme finali
Il Patrimonio
L’Associazione attinge i mezzi necessari al perseguimento dei propri scopi da:
- quote associative;
- proventi di attività promosse e organizzate, finanziate dai soci e/o da terze parti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, legati e lasciti volontari di soci e di terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche;
- entrate derivanti da attività istituzionali o a esse connesse, comprese quelle svolte in convenzione con la pubblica amministrazione o con soggetti privati;
- ogni altro tipo di entrata.
Il patrimonio, inoltre, è costituito dalla parte della rendita non utilizzata e destinata al patrimonio con delibera dell’Assemblea.
I contributi volontari possono essere costituiti da denaro, da beni mobili, da beni immobili e da qualsiasi altro bene o servizio apportato all’Associazione senza onere alcuno.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati dall’Associazione per realizzare le proprie attività istituzionali.
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.
L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.
Disposizioni generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti e tutte le altre leggi in materia.